
Il Co.Ge.A.P.S., per favorire le funzioni di verifica della formazione ECM dei professionisti, ha ristrutturato
la funzione statistica presente nell’area riservata agli Ordini.
Ora la funzionalità del portale consente agli Ordini di prendere visione di grafici statistici sull’andamento del triennio e di effettuare il download di elenchi dei propri iscritti con lo stato formativo di un triennio.
I dati statistici e lo stato certificativo del professionista è riferito a elaborazioni periodiche svolte dal sistema e potrebbe essere variato puntualmente a seguito di spostamenti crediti, crediti individuali, esoneri/esenzioni.
Si ricorda che alla data attuale i professionisti hanno tuttora facoltà di inserire esoneri ed esenzioni e crediti individuali nel triennio 2014-16 e di spostare entro il 31/12/2021 i crediti acquisiti entro il 31/12/2019.
Inoltre, i professionisti hanno tuttora facoltà di inserire esoneri ed esenzioni e crediti individuali nel triennio 2017-19
e di acquisire crediti entro il 31/12/2021 per eventi con data fine al 31/12/2021.
Il Co.Ge.A.P.S., con l’introduzione dello SPID, non effettua più controlli formali sulle domande di autocertificazione, in quanto la procedura informatica in uso consente esclusivamente l’inserimento di domande formalmente corrette.
Pertanto, come previsto dalla norma, sono gli Ordini gli unici ad avere, normativamente, la responsabilità della verifica della autocertificazione prodotte dei propri iscritti per poter certificare lo status formativo del percorso ECM.
Perciò, al momento della richiesta di certificazione da parte del professionista gli Ordini dovrebbero verificare, anche a campione, quanto dichiarato dal professionista con la possibilità di far valere la responsabilità del dichiarante; inoltre, gli Ordini sono chiamati a verificare la presenza delle condizioni necessarie per l’attribuzione degli istituti previsti dalle norme ECM e la rispondenza al vero di quanto viene dichiarato dagli interessati.
Si ricorda che la delibera della Commissione Nazionale del 04/02/2021 al Punto 2 prevede che un professionista, successivamente alla certificazione della Conformità ECM da parte dell’Ordine, può spostare partecipazioni ad altro triennio, solo se queste non sono state utilizzate per la certificazione del triennio in oggetto. Il Co.Ge.A.P.S. può garantire tale funzione solo se l’Ordine procede alla certificazione con la stampa del certificato dal portale del Consorzio.