Infermiere Pediatrico

D.M. 17 gennaio 1997, n. 70 (1)
PROFESSIONI SANITARIE E ARTI AUSILIARIE

Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale dell’infermiere pediatrico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura dell’infermiere pediatrico;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 15 maggio 1996;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 19 dicembre 1996;
Vista la nota, in data 17 gennaio 1997 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Adotta il seguente regolamento:

1. 1. È individuata la figura professionale dell’infermiere pediatrico con il seguente profilo: l’infermiere pediatrico è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale, è responsabile dell’assistenza infermieristica pediatrica.

2. L’assistenza infermieristica pediatrica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili in età evolutiva e l’educazione sanitaria.

3. L’infermiere pediatrico:

a) partecipa all’identificazione dei bisogni di salute fisica e psichica del neonato, del bambino, dell’adolescente, della famiglia;
b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica pediatrica e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, conduce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico pediatrico;
d) partecipa:

1) ad interventi di educazione sanitaria sia nell’ambito della famiglia e della comunità;
2) alla cura degli individui sani in età evolutiva nel quadro di programmi di promozione della salute e prevenzione delle malattie e degli incidenti;
3) all’assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei neonati;
4) all’assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei soggetti di età inferiore a 18 anni affetti da malattie acute e croniche;
5) alla cura degli individui in età adolescenziale nel quadro dei programmi di prevenzione e supporto socio-sanitario;

e) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
f) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli operatori sanitari e sociali;
g) si avvale, ove necessario, dell’opera del personale di supporto per l’espletamento delle funzioni.

4. L’infermiere pediatrico contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale.
5. L’infermiere pediatrico svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell’assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.

2. 1. Il diploma universitario di infermiere pediatrico, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (2), e successive
modificazioni, abilita all’esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 marzo 1997, n. 72.
(2) Riportato alla voce Sanità pubblica.

Aggiornamento alla GU 29/08/2000

PROFESSIONI SANITARIE E ARTI AUSILIARIE
D.M. 17 gennaio 1997, n. 69 (1).

Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale dell’assistente sanitario.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare
con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura dell’assistente sanitario;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 15 maggio 1996;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 19 dicembre 1996;
Vista la nota, in data 17 gennaio 1997 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Adotta il seguente regolamento:

1. 1. È individuata la figura professionale dell’assistente sanitario con il seguente profilo: l’assistente sanitario è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale, è addetto alla prevenzione, alla promozione ed alla educazione per la salute.

2. L’attività dell’assistente sanitario è rivolta alla persona, alla famiglia e alla collettività; individua i bisogni di salute e le priorità di intervento preventivo, educativo e di recupero.

3. L’assistente sanitario:
a) identifica i bisogni di salute sulla base dei dati epidemiologici e socio-culturali, individua i fattori biologici e sociali di rischio ed è responsabile dell’attuazione e della soluzione e degli interventi che rientrano nell’ambito delle proprie competenze;
b) progetta, programma, attua e valuta gli interventi di educazione alla salute in tutte le fasi della vita della persona;
c) collabora alla definizione delle metodologie di comunicazione, ai programmi ed a campagne per la promozione e l’educazione sanitaria;
d) concorre alla formazione e all’aggiornamento degli operatori sanitari e scolastici per quanto concerne la metodologia dell’educazione sanitaria;
e) interviene nei programmi di pianificazione familiare e di educazione sanitaria, sessuale e socio-affettiva;
f) attua interventi specifici di sostegno alla famiglia, attiva risorse di rete anche in collaborazione con i medici di medicina generale ed altri operatori sul territorio e partecipa ai programmi di terapia per la famiglia;
g) sorveglia, per quanto di sua competenza, le condizioni igienico-sanitarie nelle famiglie, nelle scuole e nelle comunità assistite e controlla l’igiene dell’ambiente e del rischio infettivo;
h) relaziona e verbalizza alle autorità competenti e propone soluzioni operative;
i) opera nell’ambito dei Centri congiuntamente o in alternativa con i Servizi di educazione alla salute, negli uffici di relazione con il pubblico;
l) collabora, per quanto di sua competenza, agli interventi di promozione ed educazione alla salute nelle scuole;
m) partecipa alle iniziative di valutazione e miglioramento alla qualità delle prestazioni dei servizi sanitari rilevando, in particolare, i livelli di gradimento da parte degli utenti;
n) concorre alle iniziative dirette alla tutela dei diritti dei cittadini con particolare riferimento alla promozione della salute;
o) partecipa alle attività organizzate in forma dipartimentale, sia distrettuali che ospedaliere, con funzioni di raccordo interprofessionale, con particolare riguardo ai dipartimenti destinati a dare attuazione ai progetti-obiettivo individuati dalla programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale;
p) svolge le proprie funzioni con autonomia professionale anche mediante l’uso di tecniche e strumenti specifici;
q) svolge attività didattico-formativa e di consulenza nei servizi, ove richiesta la sua competenza professionale;
r) agisce sia individualmente sia in collaborazione con altri operatori sanitari, sociali e scolastici, avvalendosi, ove necessario, dell’opera del personale di supporto.

4. L’assistente sanitario contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale.

5. L’assistente sanitario svolge la sua attività in strutture pubbliche e private, in regime di dipendenza o libero professionale.

2. 1. Il diploma universitario dell’assistente sanitario, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (2), e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 marzo 1997, n. 72.

(2) Riportato alla voce Sanità pubblica.