Semplificazione e innovazione digitale

Dall’insediamento del Consiglio Direttivo, a novembre del 2017, l’attenzione alla creazione di una struttura amministrativa  quale base di partenza per una gestione trasparente e tracciabile a beneficio sia dell’Ente che gestisce gli interessi di tutti i professionisti iscritti, sia dei professionisti stessi, è stata fra le priorità principali.
Non è stato facile e non lo è neanche ora ma i fatti hanno mostrato che siamo a buon punto.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.178 del 16 luglio 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” conosciuto anche come Decreto Semplificazione.

Di seguito una delle principali novità previste dal provvedimento che interessa i professionisti iscritti ad un Albo e gli Ordini stessi.

Casella PECobbligo per il professionista.

Nell’art. 37 del DL 76 del 16/7/20 si va oltre la casella PEC tanto che, più che parlare di PEC si parla di Domicilio Digitale e i due termini sono praticamente equiparati.

Il DL stabilisce penalità gravi e importanti per gli Enti e per i professionisti.

Riportiamo il Decreto-legge 76 di luglio sulla semplificazione della PA relativamente alla PEC nel passaggio che ci interessa:

“e)… Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale (Pec) all’albo o elenco di cui al comma 7 e’ obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza.

In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

L’omessa pubblicazione dell’elenco…. il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui….l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del Collegio o dell’Ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.”.

Senza soffermarci a dire se questo sia giusto o sia sbagliato riflettiamo sul fatto che, tracciabilità e trasparenza sono fondamentali nella PA insieme alla Comunicazione e, l’identità digitale di un professionista permette di tracciarne l’identità appunto in ogni contesto e, permette il compimento del processo di crescita e responsabilizzazione di ognuno.

La responsabilità è infatti una cosa seria insieme alla conoscenza.

Ora, se saranno concessi emendamenti a tale norma non è dato saperne ma, crediamo che il processo di digitalizzaione è oramai lanciato e difficilmente saranno concesse deroghe.

D’altro canto la PEC è un obbligo e non da ora e, l’osservanza della norma anche deontologicamente mostra la maturità e la prontezza a recepire l’innovazione e la crescita.

Se non hai ancora attivato la tua casella PEC pertanto ti invitiamo a scaricare il modulo per la richiesta di attivazione cliccando il tasto qui sotto.

A richiesta, la PEC, OPIAQ te la dà gratuitamente ma DEVI inviare il modulo (le modalità per l’attivazione sono indicate nell’allegato insieme al Modulo di Richiesta).

Se possiedi già una PEC, hai l’OBBLIGO di comunicarla all’Ordine che provvederà ad inserirla sull’Albo e a comunicarla secondo disposizioni di legge.