
Torniamo a spiegare la questione dell’osservanza vaccinale e tentiamo di capire la situazione attuale.
Come si potrà notare le comunicazioni dell’ OPI L’Aquila, così come quelle di ogni altro Ordine Professionale, sono di natura tecnica.
Con le ultime normative che sono originate dalla Legge 3 del 2018, gli Ordini delle professioni sanitarie oggi sono chiamati in causa dalle norme e non hanno scelta su determinate questioni: l’Ordine è di fatto una Pubblica Amministrazione, con gli OBBLIGHI di quest’ultima.
Domandare quindi come mai gli Ordini chiedono ai propri iscritti di ‘’rispettare la normativa ‘’ (dalla attivazione di una PEC o domicilio digitale, alla osservanza vaccinale per Covid…) è come domandare perché un Comune, tramite i propri vigili urbani, emette contravvenzioni, o perché diverse Amministrazioni pubbliche ricevono trattenute direttamente dalle retribuzioni dei lavoratori.
E per tornare all’osservanza vaccinale:
AI NOSTRI ISCRITTI CHE NON HANNO FATTO LA TERZA DOSE: se non ci sono esenzioni o differimenti è necessario procedere quanto prima, purché naturalmente sia passato il tempo previsto dalla precedente somministrazione.
Se esistono dei motivi sanitari di differimento o di esenzione, devono essere certificati dal proprio Medico di Medicina Generale (MMG) che conosce i passaggi formali da indicare per la dichiarazione di differimento e/o esenzione.
PER COLORO CHE HANNO CONTRATTO L’INFEZIONE e quindi non faranno ovviamente la terza dose nei tempi stabiliti dal Decreto, è necessario produrre, sempre a cura del proprio MMG, un certificato di guarigione.
AGGIUNGIAMO UNA OSSERVAZIONE che in alcuni casi ci è stata avanzata da colleghi iscritti agli Albi professionali che, per vari motivi, non sono in questa fase a contatto con gli assistiti (pensione, aspettativa per qualunque motivo, distacco, ecc) e che sono comunque stati sospesi per inosservanza vaccinale.
Questo è accaduto perché il Legislatore ha ritenuto che un professionista sanitario inserito in un Ordine, indipendentemente dalla propria situazione lavorativa, deve comunque rispettare l’obbligo sancito prima dal DL 44/21, quindi dalla Legge 76/21, ora dal DL 172/21 (che è quello – appunto- che chiama in causa gli Ordini).
A tale riguardo, si riporta un passaggio della circolare 143/21 di FNOPI agli Ordini provinciali, che commenta il DL 172/21: ‘’ A norma dell’art. 4 gli esercenti le professioni sanitarie sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione e la vaccinazione stessa costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative. Il nuovo testo del comma 4 stabilisce espressamente che la vaccinazione è requisito per l’esercizio della professione e quindi per l’iscrizione all’Albo; pertanto la circostanza per cui il sanitario sia momentaneamente esentato/sospeso dalla propria attività lavorativa non ha alcun rilievo sul procedimento previsto dalla legge. Pertanto tutte le circostanze relative al rapporto di lavoro in essere non rilevano in alcun modo e non legittimano la sospensione del procedimento o il differimento del procedimento previsto dal DL 172’’.