
Chiarimenti sulla disciplina dell’imposta di bollo
La FNOPI, con la Circolare prot. P-7123/III.01, ha ribadito che la normativa professionale è subordinata alla normativa finanziaria o tributaria, infatti l’ultimo comma dell’art.4 del DPR 221/50 statuisce: “Per la domanda e i documenti si osservano le norme vigenti in materia di bollo e legalizzazione”. La normativa tributaria a cui far riferimento è il DPR 26/10/1972 n. 642 e ss.mm.ii. avente per titolo “Disciplina dell’imposta di bollo”. L’art. 3 determina gli atti, documenti e registri soggetti all’imposta sul bollo e così letteralmente dispone:
“Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’amministrazione dello stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o rilascio di certificazioni, estratti, copie e simili”.
Da un punto di vista soggettivo è evidente che Ordine appartiene agli “enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri”. La domanda di iscrizione così come quella di cancellazione e trasferimento rientrano, sotto il profilo oggettivo, tra le istanze o petizioni di cui parla la riportata disposizione e tendono ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo. Infatti, poiché l’Ordine è un ente di diritto pubblico non economico, gli atti che da lui provengono si qualificano come “atti amministrativi”.
In caso di presentazione di domanda di iscrizione o cancellazione o trasferimento senza aver soddisfatto le disposizioni sul bollo si applica l’art. 19 del DPR 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni che così letteralmente dispone: “Salvo quanto disposto dai successivi artt. 20 e 21, i giudici, i funzionari e i dipendenti dell’Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e i segretari, nonché gli arbitri, non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia glia atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell’Ufficio che li ha ricevuti e, per l’Autorità giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell’art. 31, al competente Ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo”.
Il seguente art. 25 comma 1 dello stesso decreto prevede sanzioni amministrative per chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta di bollo dovuta.
Con successiva circolare n. 27/2011 a seguito dell’emanazione della L. 12/11/2011 n. 183 sono state date ulteriori indicazioni agli Ordini, ovvero:
Accettare sempre le autocertificazioni e gli atti di notorietà e non richiedere più nessun certificato;
Apporre sui certificati di iscrizione all’albo e altri certificati rilasciati dall’Ordine la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Segue che ove il privato chieda il rilascio di un certificato da consegnare ad altro privato residente all’estero o ad un’Amministrazione di un Paese diverso dall’Italia la dicitura non deve essere apposta. In suo luogo deve essere apposta la dicitura “Ai sensi dell’art. 40, DPR 28/12/200 n. 45, il presente certificato è rilasciato solo per l’estero”;
Acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive. L’interessato deve comunque produrre tutti gli elementi necessari affinché l’Ordine possa svolgere i necessari controlli. Le Pubbliche Amministrazioni
sono obbligate a dare riscontro entro trenta giorni alle richieste di controllo avanzate da altra Pubblica Amministrazione. L’amministrazione che attua i controlli può farlo sia per fax che per via telematica. Dette acquisizioni sono attuate senza oneri per l’amministrazione;
L’accettazione di certificati in luogo delle autocertificazioni costituisce violazione dei doveri d’ufficio;
Il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto dall’art. 40 costituisce violazione dei doveri d’ufficio
I casi in cui è necessario emettere un certificato in bollo e assoggettato anche a regolare protocollazione da parte dell’Ordine sono quelli relativi ai soli rapporti tra privati.